Sez. 2, Sentenza n. 2005 del 07/04/1979 (Rv. 398411 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ESAME DELLE CENSURE E DECLARATORIA DELLA LORO INFONDATEZZA PER MOTIVI SPECIFICAMENTE INDICATI - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - ESAME DELLE CENSURE E DECLARATORIA DELLA LORO INFONDATEZZA PER MOTIVI SPECIFICAMENTE INDICATI - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Non si ha motivazione per relationem quando il giudice della impugnazione non si sia limitato a riprodurre o a richiamare nella motivazione della propria sentenza gli elementi essenziali della motivazione della pronuncia di primo grado, facendoli propri, ma dimostri di aver esaminato le censure proposte dalle parti contro la sentenza impugnata e di averle ritenute infondate per motivi specificamente indicati, in modo che sia consentito il controllo delle ragioni logiche e giuridiche della decisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)