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Sez. U, Ordinanza n. 433 del 06/10/1979 (Rv. 401787 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - ESCLUSIONE DEL RICORSO AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA PER DETERMINATE SANZIONI - CONSEGUENTE DIFETTO DI TUTELA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO ED AL GIUDICE ORDINARIO - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401787-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - ESCLUSIONE DEL RICORSO AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA PER DETERMINATE SANZIONI - CONSEGUENTE DIFETTO DI TUTELA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO ED AL GIUDICE ORDINARIO - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

In tema di provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, l'art 58 dell'allegato a) al RD 8 gennaio 1931 n 148, il quale, per determinate sanzioni, quali quelle previste dall'art 42 n 3 del medesimo allegato (nella specie, sospensione dal servizio e dalla retribuzione), esclude il ricorso al consiglio di disciplina, va inteso nel senso che per tali sanzioni difetta sia la tutela dinanzi al giudice amministrativo, postulante necessariamente una deliberazione del predetto consiglio, sia la tutela dinanzi al giudice ordinario, in considerazione della non estensibilita ai dipendenti in questione, soggetti a regolamentazione speciale, della disciplina generale del rapporto di lavoro privato. Ne consegue la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita costituzionale della citata disposizione, in relazione agli artt 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui lascia privo di tutela giurisdizionale il lavoratore colpito dalle menzionate sanzioni, e lo pone in una situazione ingiustificatamente deteriore rispetto a quello colpito da una sanzione ricorribile dinanzi al consiglio di disciplina (e conseguentemente dinanzi al giudice amministrativo).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)