Sez. L, Sentenza n. 3124 del 21/05/1982 (Rv. 421062 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - EQUO TRATTAMENTO - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - SANZIONE DI DESTINAZIONE OPINATA DAL DIRETTORE DELL'AZIENDA - RICHIESTA DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA - OMESSO PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL DIRETTORE - DEFINITIVITÀ ED ESECUTIVITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - EQUO TRATTAMENTO - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - SANZIONE DI DESTINAZIONE OPINATA DAL DIRETTORE DELL'AZIENDA - RICHIESTA DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA - OMESSO PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL DIRETTORE - DEFINITIVITÀ ED ESECUTIVITÀ.*
Secondo la disciplina del cosiddetto equo trattamento degli autoferrotranvieri, che costituisce un corpo di norme organizzative e disciplinari avente carattere chiuso ed autonomo, tale da escludere la possibilità di ogni riferimento alle garanzie stabilite, in tema di sanzioni disciplinari, dalla legge n. 300 del 1970, la richiesta della pronuncia del consiglio di disciplina, prevista - in ordine alla sanzione di destituzione "opinata" dal direttore dell'azienda - dall'art. 53 allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, non costituisce un Obbligo dell'azienda, ma è rimessa all'esclusiva iniziativa dell'agente (da esercitarsi nel termine di cui all'ultimo comma dell'articolo citato). Ne consegue che, ove questi ometta di promuovere il giudizio, ai sensi degli articoli da 54 a 58 del regolamento, innanzi all'organo anzidetto, il provvedimento adottato dal direttore (similmente ad un ordinario licenziamento non impugnato nel termine di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966) diviene definitivo ed esecutivo - al pari della decisione del consiglio di disciplina non fatta oggetto di ricorso al giudice amministrativo in Sede di giurisdizione generale di legittimità -, senza che a nessuna autorità giudiziaria, e tanto meno all'a.G.o. (anche nel caso in cui quest'ultima abbia affermato la propria giurisdizione con sentenza passata in giudicato), sia più consentito un qualunque esame di merito. (V 5187/79, mass n 401798; (ord 433/79, mass n 401787; (V 1475/77, mass n 385181).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)