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Sez. L, Sentenza n. 11297 del 24/10/1991 (Rv. 474393 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Limitazioni dello "jus variandi" ex art. 2103 cod. civ. - Funzione - Modifica in "pejus" determinata da libera scelta del lavoratore - Diritto al rispetto del divieto di riduzione qualitativa delle mansioni - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474393-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione

Le limitazioni dello "jus variandi" del datore di lavoro, poste dall'art. 2103 cod. civ., mirano ad impedire il declassamento del lavoratore contro la volontà di costui ed in suo danno, sicché il diritto del dipendente a non vedersi ridurre qualitativamente le mansioni esercitate non può essere fatto valere - specie nel caso in cui non venga inciso il livello di inquadramento - quando sia rimasto provato che la modifica in "pejus" sia stata determinata dalla esclusiva scelta del lavoratore che a tale unilaterale decisione sia pervenuta senza alcuna sollecitazione, neppure indiretta del datore di lavoro, che l'abbia, invece, subita. (Nella specie, la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto che il dipendente non poteva pretendere il sopravvenuto aumento della indennità connessa alle dismesse funzioni e trasformata, in occasione di tale dismissione, in superminimo insuscettibile di future variazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)