diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2990 del 15/03/1995 (Rv. 491156 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Assegnazione a mansioni inferiori - Ottenimento da parte del lavoratore al fine di evitare maggiori svantaggi - Consenso del lavoratore medesimo - Funzione - Fattispecie relativa alla decisione del datore di lavoro di spostare l'ufficio e di trasferirne il lavoratore addetto al fine di evitargli la dequalificazione.
Stato
decisa il 1995-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491156-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Il principio in base al quale il lavoratore può ottenere l'assegnazione a mansioni inferiori pur di evitare maggiori ed altrimenti inevitabili svantaggi, significa soltanto che la volontà del medesimo può essere invocata dall'imprenditore onde evitare la responsabilità derivante dalla violazione del divieto di dequalificazione professionale stabilita dall'art. 2103 cod. civ., e non può pertanto costituire un limite alla libertà di iniziativa economica di quest'ultimo, sancita dall'art. 41, primo comma, della Costituzione che si esplica anche nel potere di assegnare il lavoratore a mansioni da svolgere nella sede più conveniente per l'impresa. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittima la decisione dell'imprenditore che, stante la necessità di spostare l'ufficio al quale era addetto il prestatore di lavoro, aveva disposto il trasferimento del medesimo al fine di evitargli la dequalificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)