Sez. 1, Sentenza n. 1473 del 10/02/1992 (Rv. 475654 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Notificazioni - Elezione di domicilio | Contribuente - Indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'indirizzo della propria abitazione - Elezione di domicilio ex art. 60, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973 - Configurabilità - Esclusione - Specificazione di uno dei luoghi per la notifica ex art. 139 cod. proc. civ. di avvisi di accertamento - Configurabilità.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Notificazioni - Elezione di domicilio
L'indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del contribuente, dell'indirizzo della propria abitazione non costituisce elezione di domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60, lettera d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ma semplice specificazione di uno dei luoghi, nell'ambito del domicilio fiscale - che, giusto l'art. 58 dello stesso d.P.R., è il Comune di residenza del contribuente stesso -, presso i quali può essere effettuata la notificazione di avvisi di accertamento secondo la regola e le priorità di cui all'art. 139 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)