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Sez. 5, Sentenza n. 11081 del 12/05/2006 (Rv. 591045 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - ELEZIONE DI DOMICILIO | Contribuente - Indicazione nella dichiarazione del proprio esercizio commerciale come domicilio fiscale - Elezione di domicilio ex art. 60, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Avviso di accertamento - Notificazione - Impossibilità di esecuzione nel luogo indicato - Notifica nel luogo di residenza anagrafica a mani di familiare - Legittimità.
Stato
decisa il 2006-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591045-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - ELEZIONE DI DOMICILIO

In tema di notificazione degli atti di accertamento tributario, la facoltà del contribuente di "eleggere" domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale (art. 60, comma primo, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) si differenzia dalla semplice "dichiarazione" di domicilio, consistente nell'indicazione di un luogo, compreso nel comune d'iscrizione anagrafica (art. 58, comma secondo, d.P.R. cit.), in cui è possibile eseguire le notifiche. Ne consegue che, qualora il contribuente abbia indicato nella dichiarazione, quale domicilio fiscale, l'ubicazione del proprio esercizio commerciale, poi peraltro chiuso, senza "eleggere" domicilio presso una persona o un ufficio nello stesso comune, deve ritenersi valida, ai sensi della lett. c) dello stesso art. 60, la notificazione dell'avviso di accertamento eseguita nel luogo di residenza anagrafica del contribuente - correttamente individuato dall'amministrazione finanziaria come suo domicilio fiscale, a norma del citato art. 58 - mediante consegna dell'atto ad un familiare rinvenuto in tale domicilio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)