Sez. 5, Sentenza n. 14108 del 28/10/1999 Ud. (dep. 10/12/1999) Rv. 215798 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE | Consegna dell'atto a familiare dichiaratosi convivente - Presunzione di convivenza effettiva fino a prova contraria - Prova rigorosa - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE
Nel caso in cui la notificazione venga eseguita, ai sensi dell'articolo 157 cod. proc. pen., mediante consegna a persona diversa dall'imputato e il consegnatario dell'atto non abbia dichiarato la inesistenza del rapporto di convivenza asserito nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'interessato che deduca la nullità della notifica, negando tale rapporto o allegando la sua avvenuta cessazione al momento della notifica, deve provare, in modo rigoroso, la diversa realtà da lui prospettata. (Nella specie la Corte ha escluso la violazione delle norme in quanto la notifica del decreto di citazione era avvenuta a mani del figlio dell'imputato dichiaratosi convivente, mentre l'allontanamento dal domicilio familiare era avvenuto successivamente alla notifica dell'atto stesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)