Sez. 1, Sentenza n. 7922 del 15/04/2005 (Rv. 580442 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Responsabilità civile del magistrato - Azione risarcitoria contro lo Stato ex legge n. 117 del 1988, modificata dalla legge n. 420 del 1998 - Competenza per territorio - Azione di responsabilità nei confronti di componenti della Corte di Cassazione - Ordinarie regole di competenza - Applicabilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di azione risarcitoria contro lo Stato, per responsabilità civile del magistrato, l'art. 4 della legge n. 117 del 1988, nel testo modificato dalla legge n. 420 del 1998, nella parte in cui stabilisce la competenza del tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, determinato a norma dell'art. 11 cod. proc. pen. e dell'art. 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie di detto codice, non è applicabile nel caso in cui sia dedotta in giudizio la responsabilità di componenti della Corte di Cassazione, in quanto la Corte di Cassazione, per organizzazione e compiti funzionali, opera a livello nazionale e non è "ufficio compreso" in distretto di corte d'appello, con la conseguenza che in detta ipotesi la competenza va stabilita facendo applicazione delle ordinarie norme che disciplinano la competenza per territorio e, in particolare, secondo i principi fissati dall'art. 25, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 02/12/1998 num. 420 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)