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Sez. 1, Ordinanza n. 2565 del 10/02/2004 (Rv. 574893 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Competenza territoriale per le domande di equa riparazione - Art. 3 - Applicabilità ai ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in giudizi svoltisi dinanzi a giudici diversi da quello ordinario - Esclusione - Osservanza delle comuni regole di competenza territoriale, con riferimento all'art. 25 cod. proc. civ. - Configurabilità - Conseguenze in fattispecie di dedotta durata irragionevole di giudizio svoltosi dinanzi al TAR - Luogo del sorgere o dell'adempimento dell'obbligazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2004-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574893-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, la competenza territoriale per la trattazione dei ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in processi celebrati davanti a giudici non ordinari, e perciò non articolati su base distrettuale, deve essere individuata non secondo l'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (il quale identifica il giudice territorialmente competente per la domanda di equa riparazione nella corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen.), ma secondo i principi generali, e quindi, essendo convenuta in giudizio un'amministrazione dello Stato, con riferimento all'art. 25 cod. proc. civ., alla stregua del quale la competenza appartiene alla corte d'appello nel cui distretto si trova il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (enunciando il principio di cui in massima, la S.C., in un caso nel quale la dedotta durata irragionevole concerneva un procedimento svoltosi dinanzi ad un tribunale amministrativo regionale, ha dichiarato la competenza della corte d'appello nel distretto della quale trovasi detto giudice amministrativo, in quanto, in alternativa al "forum commissi delicti", il "forum destinatae solutionis" corrisponde - trattandosi di somma di denaro non determinata, pagabile in base all'art. 1182, ultimo comma, cod. civ. - al domicilio del debitore, e va individuato avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento in base alle norme sulla contabilità generale dello Stato).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 278, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 287, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)