Sez. L, Sentenza n. 6442 del 27/11/1982 (Rv. 424075 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
In Sede di legittimità, mentre può censurarsi la Determinazione dei criteri generali ed astratti applicabili al caso concreto ai fini dell'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, è invece insindacabile, se adeguatamente motivata, la valutazione, da parte del giudice del merito, delle caratteristiche delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente. (la Corte, enunciando tale principio, ha ritenuto non censurabile l'accertamento del giudice del merito il quale aveva escluso lo inquadramento del dipendente nella prima categoria impiegatizia del settore edilizio in considerazione del difetto di discrezionalità dei poteri e di autonomia d'iniziativa, data la costante e diretta opera di controllo da parte dei titolari dell'impresa). (V 3131/82, mass n 421073; (V 2551/81, mass n 413322; (Conf 2088/81, mass n 412809).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)