Sez. 1, Sentenza n. 21352 del 09/11/2004 (Rv. 578218 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Espropriazione parziale - Indennità di occupazione legittima - Liquidazione in termini percentuali dell'indennità di esproprio - Base di calcolo - Considerazione anche del decremento di valore della parte non espropriata - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
L'indennità di occupazione legittima, preordinata all'esproprio, di un'area edificabile deve liquidarsi in una percentuale corrispondente ai frutti della somma che sarebbe stata corrisposta all'espropriato per l'ablazione subita; di conseguenza, nel caso di espropriazione parziale ai sensi dell'art. 40 l. n. 2359 del 1865, tale percentuale va calcolata sull'indennità di espropriazione computata tenendo conto anche del decremento di valore subito dalla parte dell'immobile rimasta in proprietà dell'espropriato.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)