Sez. L, Sentenza n. 5434 del 19/10/1982 (Rv. 423200 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - LEGGE N. 852/1973 - INCIDENZA SUL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SULL'AGRICOLTURA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SCAU - POSIZIONE RISPETTO ALL'INAIL.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - LEGGE N. 852/1973 - INCIDENZA SUL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SULL'AGRICOLTURA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SCAU - POSIZIONE RISPETTO ALL'INAIL.*
La legge 27 dicembre 1973 n. 852 (che ha prorogato la legge 5 marzo 1963 n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali), mentre ha implicitamente abrogato, in quanto incompatibili con la nuova disciplina, tutte le Disposizioni del capo V e vi del secondo titolo del tu n. 1124 del 1965, nessuna modifica ha, invece, apportato al campo di applicazione dell'Assicurazione contro gli infortuni nell'agricoltura, quale regolata dal capo i dello stesso titolo, con la conseguenza che lo SCAU (servizio per i contributi agricoli unificati), completamente autonomo ed estraneo all'Inail fino all'entrata in vigore della legge n. 852 del 1973, ha poi assunto, rispetto all'Inail medesimo, la figura di semplice esattore dei contributi relativi alla Assicurazione anzidetta secondo la disciplina propria della medesima. (V 2972/82, mass n 420876).*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 322 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., Legge 27/12/1973 num. 852 art. 1, Legge 27/12/1973 num. 852 art. 3, Legge 27/12/1973 num. 852 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)