Sez. 6, Sentenza n. 5501 del 12/12/1995 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 205651 - 01
Prove - In genere | Intercettazioni telefoniche - Interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni - Valutazione di fatto da effettuarsi in conformità dei criteri della logica e delle massime di esperienza - Rispetto di tali criteri - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.
Prove - In genere
In tema di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)