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Sez. 6, Sentenza n. 35680 del 10/06/2005 Cc. (dep. 04/10/2005) Rv. 232576 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE | Interpretazione del contenuto delle conversazioni - Valutazione del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232576-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE

In materia di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. (La Corte, nel ribadire il principio ormai consolidato, ha chiarito che il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, in modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)