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Sez. 5, Sentenza n. 19638 del 11/09/2009 (Rv. 609769 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Obiettiva incertezza normativa - Accertamento da parte del giudice di merito - Violazione di legge - Deduzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609769-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la deduzione, in sede di legittimità, della violazione delle norme che attribuiscono rilievo all'incertezza normativa, quale causa di esclusione della sanzione (art. 8, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212), postula, ai fini dell'ammissibilità del motivo d'impugnazione, l'indicazione da parte del ricorrente dei procedimenti d'interpretazione normativa adottati e delle norme contrastanti che ne hanno costituito i risultati. Tuttavia, quando il giudice di merito abbia omesso qualsiasi motivazione per giustificare la sua decisione di accertamento dell'incertezza normativa oggettiva, la denuncia della violazione delle norme regolative del fenomeno è sufficientemente e fondatamente esposta con l'indicazione della norma di diritto lesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)