diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 13457 del 27/07/2012 (Rv. 623585 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Obiettiva incertezza normativa - Nozione - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623585-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva postula una condizione di dubbio non evitabile sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso del contribuente in ordine alle sanzioni relative ad IVA non versata per asserita cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso, escludendo che l'assenza di prescrizioni normative sulle modalità con cui il cedente può soddisfare l'onere di provare il trasferimento all'estero della merce e l'emanazione in epoca successiva ai fatti oggetto del giudizio di una circolare avente altro oggetto possano costituire indici idonei a dimostrare l'esistenza di una situazione di incertezza normativa oggettiva).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/08/1993 num. 331 art. 41, Decreto Legisl. 30/08/1993 num. 331 art. 50, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)