Sez. 3, Sentenza n. 3132 del 12/05/1986 (Rv. 446139 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERRENI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICO - ESCLUSIONE DEL DIRITTO - PRESUPPOSTI - ESISTENZA DELLO STRUMENTO URBANISTICO.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERRENI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICO - ESCLUSIONE DEL DIRITTO - PRESUPPOSTI - ESISTENZA DELLO STRUMENTO URBANISTICO.*
Ai fini dell'esclusione del diritto di prelazione e di riscatto agrari ex art. 8 della legge n. 590 del 1965, è sufficiente che il terreno, oggetto della compravendita, sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica sulla base di uno strumento urbanistico (piano regolatore, programma di fabbricazione, ecc.) che, sebbene non ancora approvato dai competenti organi di controllo, sia pervenuto ad un grado di completezza e di perfezione amministrativa tale da far ritenere esistente - e non solo in via di formazione - un atto della pubblica amministrazione di per sè idoneo, per la sua natura giuridica e per la sua Rilevanza esterna, ad imprimere alle zone considerate quella destinazione. Siffatti caratteri di determinatezza, stabilità ed imperatività non possono, invece, rinvenirsi né in programmi, studi preparatori o attività non trasfusi in alcuna deliberazione, né nella mera imposizione, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1965, ai comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione di definire i perimetri dei centri abitati. (Conf 6649/82, mass n 424281; (Conf 799/81, mass n 411285).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)