Sez. 3, Sentenza n. 799 del 09/02/1981 (Rv. 411285 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - ECCEZIONI - TERRENI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA - PRESUPPOSTI - STRUMENTO URBANISTICO - ESISTENZA - NECESSITA - CONTENUTO - TERRENI DESTINATI A VERDE AGRICOLO - PREVISIONE DI UN MINIMO SFRUTTAMENTO EDILIZIO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE - INSUFFICIENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - ECCEZIONI - TERRENI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA - PRESUPPOSTI - STRUMENTO URBANISTICO - ESISTENZA - NECESSITA - CONTENUTO - TERRENI DESTINATI A VERDE AGRICOLO - PREVISIONE DI UN MINIMO SFRUTTAMENTO EDILIZIO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE - INSUFFICIENZA.*
Poiche, al fine di escludere il diritto del coltivatore alla prelazione e al riscatto, e necessario - ai sensi dell'art 8, comma secondo, della legge 26 maggio 1965, n 590 - che il terreno, oggetto dell'alienazione, sia compreso in una zona per la quale il piano regolatore ovvero il programma di fabbricazione del comune prevedano, in alternativa, una utilizzazione edilizia, turistica o industriale, diversa cioe da quella agricola, tale esclusione non e ipotizzabile in Mancanza dello strumento urbanistico, anche se atipico, capace di imprimere, per il suo valore normativo, autoritativamente al fondo una o piu di quelle utilizzazioni con un minimo di concretezza e di stabilita, ancorche in maniera non definitiva e irreversibile. Sicche - tenuto conto che le indicate ipotesi sono stabilite taxationis causa - lo strumento urbanistico, ove comporti - come nel caso di destinazione 'a verde agricolò - soltanto un minimo sfruttamento edilizio finalizzato al potenziamento delle strutture agricole, non e idoneo a snaturare le caratteristiche del terreno e sottrarlo, in tal modo, alla legislazione speciale, trattandosi di una tipica destinazione agricola rimasta immutata nei suoi sostanziali requisiti, senza che il rilascio della licenza edilizia per tali costruzioni possa, anche solo parzialmente, immutarla. (Conf 1156/79, mass n 397367; (Conf 1006/78, mass n 390343).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)