Sez. 1, Sentenza n. 2691 del 08/10/1974 (Rv. 371146 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - CESSIONE DI CREDITI RELATIVI A CONTRATTI DI APPALTO CON LA PA - PERFEZIONAMENTO - RICONOSCIMENTO DELLA CESSIONE DA PARTE DELLA PA - NATURA - MANCANZA DI ASSENSO DA PARTE DELLA PA - INOPPONIBILITA DELLA CESSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - CESSIONE DI CREDITI RELATIVI A CONTRATTI DI APPALTO CON LA PA - PERFEZIONAMENTO - RICONOSCIMENTO DELLA CESSIONE DA PARTE DELLA PA - NATURA - MANCANZA DI ASSENSO DA PARTE DELLA PA - INOPPONIBILITA DELLA CESSIONE.*
In tema di cessione di crediti relativi a contratti di appalto con la pa, il riconoscimento della cessione, da parte dell'amministrazione, non e elemento costitutivo della cessione medesima, la quale si perfeziona con il semplice consenso tra appaltatore e cessionario, ma costituisce un requisito estrinseco del negozio, e piu precisamente un'autorizzazione di efficacia del negozio rispetto all'amministrazione. Questa, infatti, puo autorizzare la cessione quando, con potere discrezionale, riconosca che nessun nocumento sia per derivarne all'andamento dell'opera e che la cessione non pregiudichi la regolare esecuzione del contratto e non alteri le garanzie previste per l'amministrazione stessa nel caso di eventuale inadempimento da parte dell'appaltatore. Per le ragioni predette, in difetto di assenso dell'ente pubblico appaltante, la cessione - pur essendo valida ed operante tra le parti - non e opponibile all'amministrazione. (Conf 439'46).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1261, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1372, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 9, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)