Sez. 1, Sentenza n. 8525 del 27/09/1996 (Rv. 499789 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Cessione di credito non autorizzata dalla pubblica amministrazione ex art. 9 della legge n. 2248 all. E del 1865 - Pagamento effettuato dal cedente al cessionario - Verifica tempestività dell'azione revocatoria - Riferimento alla data della cessione - Esclusione - Riferimento alla data del pagamento - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Ai fini della revocatoria fallimentare, in caso di cessione di crediti non autorizzata dalla pubblica amministrazione (ai sensi dell'art. 9 della legge 30 marzo 1865 n. 2248 all. E, che deroga al principio stabilito dall'art. 1260 cod. civ.), il pagamento che venga effettuato dal cedente al cessionario, non ha titolo nel negozio di cessione, ma costituisce un pagamento diretto, revocabile ex art. 67, secondo comma, legge fall. Pertanto, per verificare la tempestività dell'azione revocatoria deve farsi riferimento al momento del pagamento e non alla data della cessione (nella specie, il pagamento era stato effettuato con due assegni, uno circolare ed uno bancario, il primo dei quali si assumeva che fosse servito per effettuare il pagamento del debito da parte dell'amministrazione al cedente, il quale lo aveva girato al cessionario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 30/03/1865 num. 2248 all. E art. 9, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)