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Sez. 1, Sentenza n. 5234 del 10/05/1991 (Rv. 472094 - 01)

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Notificazione | Successiva al termine di efficacia - Mezzi del debitore per far valere le proprie ragioni - Opposizione ordinaria - Esperibilità - Mezzo ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472094-01

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Notificazione

Nel caso in cui il creditore abbia notificato il decreto ingiuntivo dopo la decorrenza del termine di efficacia di cui all'art. 644 cod. proc. civ., le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo, possono essere fatte valere solo con l'opposizione ordinaria, e non con altri strumenti processuali, quale quello previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., che presuppone la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 188 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)