Sez. 1, Sentenza n. 6197 del 08/07/1996 (Rv. 498414 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE | Nullità e inesistenza della notificazione - Distinzione - Effetti - Notificazione ex art. 139 cod. proc. civ. - Presso la sede dell'impresa di cui il destinatario si è dichiarato titolare - Inesistenza - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE
La inefficacia del decreto ingiuntivo prevista dall'art. 188 disp. att. cod. proc. civ. postula la mancanza di fatto o la (equivalente) giuridica inesistenza della notificazione, non essendo a tal fine rilevante la semplice nullità della notifica; peraltro, con riguardo a notificazione eseguita a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., non ogni violazione della previsione normativa dà luogo alla inesistenza giuridica della notifica, la quale si verifica soltanto quando questa sia eseguita in luogo o presso persona carenti di qualsiasi apprezzabile riferimento rispetto al destinatario. Ne consegue che non ricorrono gli estremi della inesistenza quando la notificazione sia eseguita nel luogo che la parte ha indicato come sede dell'impresa della quale si è attribuita la titolarità, ponendo in tal modo in essere quel presupposto minimo di correlazione personale che legittima il ricorso alla notificazione nella forma di cui all'art. 139 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 188 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)