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Sez. 1, Sentenza n. 15247 del 03/12/2001 (Rv. 550774 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Natura e funzioni del procedimento - Potere dovere del giudice di determinare la giusta indennità - Richieste, eccezioni e contestazioni delle parti - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550774-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la speciale procedura di opposizione alla stima, da parte di chiunque essa provenga, non si configura quale impugnazione del provvedimento ablatorio limitato al controllo della determinazione amministrativa dell'indennità, contro la quale le parti sono obbligate a muovere ciascuna le proprie contestazioni a pena di decadenza, ma introduce un giudizio di accertamento della giusta indennità, pienamente autonomo, nel quale il giudice deve procedere alla concreta determinazione della stessa con tutti i suoi poteri di indagine, alla stregua di criteri legali effettivamente vigenti e riconosciuti applicabili alla fattispecie. Ne consegue che, una volta iniziata la fase giurisdizionale dell'opposizione alla stima, soltanto dopo che il giudice abbia esercitato il potere - dovere di stabilire autonomamente il "quantum" della giusta indennità dovuta, sopravviene l'interesse delle parti a far valere la violazione di detti criteri. Criteri cui il giudice era tenuto ad attenersi, quali fossero state al riguardo le richieste, le eccezioni e le contestazioni di ciascuna delle parti (nella specie, la S.C. ha così respinto la tesi secondo cui il ricorso sarebbe stato inammissibile poiché le censure erano nuove e non erano state già avanzate nella fase di merito).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)