Sez. 1, Sentenza n. 4461 del 26/03/2003 (Rv. 561440 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Riduzione o aumento dell'indennità ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 504/1992 - Applicabilità di ufficio - Esclusione - Oneri della richiesta di parte e della prova - Ripartizione - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
La disposizione dell'art. 16 d.lgs. n. 504 del 1992 non è diretta a regolare un autonomo criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione, né ad integrare i criteri di determinazione dettati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (anche nel suo rinvio alla legge n. 865 del 1971, per quanto riguarda i suoli non edificabili), ma introduce un distinto meccanismo correttivo, eventualmente riduttivo (per le sole ipotesi di suoli edificabili) o maggiorativo (qualunque sia la natura dell'area) di tale indennità, qualora il valore dichiarato dall'espropriato ai fini dell'ICI risulti inferiore o superiore rispetto a quello accertato. Il diritto alla riduzione o alla maggiorazione ha, nel procedimento per la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione, carattere dispositivo e, pertanto, l'interessato ha l'onere non solo di farne richiesta, ma anche, ai sensi dell'art. 2967 cod. civ., di provare ed allegare i fatti che ne sono a fondamento (producendo, quindi, la dichiarazione ai fini ICI alla quale è fatto riferimento), senza che possa configurarsi a riguardo alcun potere - dovere officioso del giudice. Con la conseguenza che, una volta proposta la domanda di determinazione dell'indennità, il giudice è tenuto a procedere alla determinazione secondo i criteri attualmente dettati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, facendo luogo, successivamente, alla riduzione o alla maggiorazione, previste dall'art. 16 D.Lgs. n. 504 del 1992, solo ove le parti abbiano formulato istanza e offerto la prova a riguardo, ma non può respingere la menzionata domanda sul presupposto che agli atti non è stata prodotta la dichiarazione ICI.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)