diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 22660 del 23/10/2006 (Rv. 591900 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Rinvio dalla Corte di cassazione - Riassunzione davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche - Termine - Disciplina ex art. 392 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Rinvio al codice di rito contenuto nell'art. 202, primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933 - Natura del rinvio - Formale - Conseguenza.
Stato
decisa il 2006-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591900-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI

La riassunzione del processo davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione è soggetta al rispetto del termine annuale fissato nell'art. 392 cod. proc. civ., in virtù del generico rinvio operato, "per il ricorso alla Sezioni unite della Corte di cassazione", dall'art. 202, primo comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad un intero settore del codice di procedura civile (per come evincibile dalla dizione "...si osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I..."), rinvio da ritenersi, pertanto, di natura non già recettizia, bensì formale, e, quindi, dinamicamente riferito, a seguito dell'abrogazione del codice dell'epoca, alle corrispondenti norme del codice di rito vigente che regolano il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202 com. 1, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208, Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)