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Sez. U, Sentenza n. 23838 del 23/12/2004 (Rv. 581017 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Sentenze non definitive - Impugnazione immediata - Inammissibilità - Disciplina dell'art. 202 del t.u. sulle acque - "Decisioni interlocutorie" - Nozione - Rinvio al codice di procedura civile - Natura - Formale - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581017-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI

È inammissibile l'impugnazione immediata con ricorso per cassazione delle sentenze non definitive (nella specie, di condanna al risarcimento dei danni) del Tribunale superiore delle acque pubbliche, a norma dell'art. 202 del t.u. sulle acque, reso col r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. Ciò in quanto, in armonia con la natura formale, e non recettizia, del rinvio generale operato dall'art. 208 del medesimo testo unico alle norme del codice di procedura civile per tutto quel che non sia disciplinato dalle disposizioni ivi contenute, deve ritenersi che anche nella specifica materia l'art. 202 operi un rinvio meramente formale, come risulta avvalorato dalla stessa formulazione della disposizione, che contrappone "le decisioni interlocutorie" e "quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali" alle sentenze in tutto o in parte definitive, con la conseguenza che l'espressione "decisione interlocutoria" non può essere intesa, alla stregua del codice di rito del 1865, come provvedimento essenzialmente ordinatorio avente funzione di mero governo processuale, ma va, piuttosto, interpretata come corrispondente alla nozione di sentenza che, pur decidendo il merito, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, secondo le previsioni dell'art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)