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Sez. 6, Sentenza n. 13427 del 30/09/1986 Ud. (dep. 29/11/1986) Rv. 174466 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO IN GENERE - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - OGGETTO - DISPOSIZIONI GIUDIZIALI CONCERNENTI GLI INTERESSI CIVILI - MANCANZA DI IMPUGNAZIONE DEL P.M. - LEGITTIMAZIONE AD ESERCITARE LA AZIONE CIVILE - SUSSISTENZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1986-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174466-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO IN GENERE - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - OGGETTO - DISPOSIZIONI GIUDIZIALI CONCERNENTI GLI INTERESSI CIVILI - MANCANZA DI IMPUGNAZIONE DEL P.M. - LEGITTIMAZIONE AD ESERCITARE LA AZIONE CIVILE - SUSSISTENZA - RATIO.*

La parte civile è legittimata ad esercitare l'Azione civile nel procedimento penale anche in Sede di legittimità - nonostante la mancata impugnazione del pubblico ministero - a tutela dei propri interessi civili, affinché, fermo il giudicato penale, tutti i rapporti giuridici intercorsi tra le parti processualmente costituite - presi in esame, direttamente o indirettamente dal giudice penale, la cui decisione sia stata censurata per violazione di legge - possano nuovamente essere esaminati dal giudice civile per una loro corretta definizione giudiziale in quella Sede. Invero, il fatto non sussistente o, non costituente reato per il giudice penale, può costituire illecito per il giudice civile ed essere fonte di risarcimento per il danneggiato. (V mass n 900039; (Conf 159610; (Conf mass n 156905).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)