Sez. 3, Sentenza n. 5922 del 18/03/1983 Ud. (dep. 23/06/1983) Rv. 159610 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - FORMULA PRECLUSIVA O NON PRECLUSIVA DELL'AZIONE CIVILE - RICORSO IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI E CASI.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - FORMULA PRECLUSIVA O NON PRECLUSIVA DELL'AZIONE CIVILE - RICORSO IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI E CASI.*
A seguito della dichiarata parziale illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 195 cod. proc. pen. (Corte cost., n. 29 del 1972 e n. 1 del 1970), la parte civile può ricorrere in Cassazione avverso una sentenza di proscioglimento, sempre che abbia interesse alle diverse conseguenze civilistiche che ne scaturiscono. Tale interesse sussiste per le sentenze con le quali l'imputato sia stato prosciolto con formula preclusiva dell'Azione civile, per ottenere, ferma l'intangibilità del giudicato penale, un Sindacato di legittimità in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto o alla sua imputabilità materiale. Egualmente la parte civile è legittimata a proporre ricorso per Cassazione, ai soli fini civili, anche in caso di proscioglimento dell'imputato con formula non preclusiva dell'Azione civile, allorché ne rimanga escluso o limitato il risarcimento del danno morale. (nella specie, la sentenza impugnata dalla parte civile aveva assolto l'imputato dal reato di omicidio colposo perché il "fatto non costituisce reato" per carenza di colpa). (Conf mass n 152678; (Conf mass n 152443, ed ivi citate; (contra mass n 152440; (contra mass n 148993; (contrasto 1982 n 1 pagina 135 n 33 R.V. 900039).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)