Sez. 2, Sentenza n. 1359 del 14/05/1973 (Rv. 363998 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - CONTROVERSIE IN TEMA DI PENSIONE DI INVALIDITA - CONCLUSIONI DEL CONSULENTE SULLA CAPACITA DI GUADAGNO - DISSENSO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - CONTROVERSIE IN TEMA DI PENSIONE DI INVALIDITA - CONCLUSIONI DEL CONSULENTE SULLA CAPACITA DI GUADAGNO - DISSENSO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice del merito non e vincolato al parere espresso dai consulenti tecnici di primo e secondo grado circa l'esistenza, entita ed incidenza delle infermita accertate sulla capacita di guadagno dell'assicurato, ma deve dare adeguata motivazione del suo eventuale dissenso: diversamente la mancata giustificazione del dissenso si risolve in vizio di motivazione censurabile in Sede di legittimita. (Conf 1513/71, mass n 351867; 1477/71, mass n 351787).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 465, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)