Sez. L, Sentenza n. 5327 del 16/06/1987 (Rv. 453910 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
La decorrenza della prescrizione del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni da carenza di contribuzione assicurativa coincide, a norma dell'art. 2934 cod. civ., con l'inizio della possibilità di far valere il suindicato diritto e, pertanto, non con l'inadempimento del datore di lavoro, o con il momento in cui il lavoratore ne venga a conoscenza, ma con la data in cui, essendosi posti in essere (normalmente al termine dell'attività lavorativa o al raggiungimento di una determinata età) gli altri presupposti necessari al conseguimento delle prestazioni previdenziali, manchi, in tutto o in parte, la fruizione delle medesime. (V 374/86, mass n 444985; (V 4934/84, mass n 436813).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)