Sez. L, Sentenza n. 4934 del 04/10/1984 (Rv. 436813 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Il diritto al risarcimento del danno a norma dell'art. 2116, secondo comma, cod. civ. sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale o assistenziale, senza che possa distinguersi fra prestazioni per le quali sia intervenuta la prescrizione dell'Obbligo contributivo e prestazioni per le quali detta prescrizione non si sia ancora verificata. (Conf 1904/82, mass n 419744; (Conf 3577/81, mass n 414188; (Conf 6568/79, mass n 403314).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)