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Sez. 3, Sentenza n. 1615 del 10/03/1986 (Rv. 444985 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1 "BIS" LEGGE N. 93 DEL 1979 - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444985-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1 "BIS" LEGGE N. 93 DEL 1979 - CONDIZIONI.*

In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione concernente immobile non abitativo, lo jus superveniens dello art. 1-bis della legge 31 marzo 1979 n. 93 - che richiede, per l'Esercizio del recesso, l'esistenza della "necessità", laddove l'originaria norma degli artt. 73 e 29 della legge n. 392 del 1978 poneva come sufficiente l'"intenzione" del locatore - si applica soltanto se, al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 93 del 1979, il contratto sia in corso de iure e non pure nel caso che, a quella data, il recesso abbia già operato i suoi effetti per essere trascorsi i sei mesi dal preavviso e, di conseguenza, al rapporto di locazione sia subentrata una mera occupazione de facto dell'immobile. (Conf 1172/83, mass n 425954; (Conf 1397/84, mass n 433492).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)