Sez. 6, Sentenza n. 830 del 06/07/1984 Cc. (dep. 04/10/1984) Rv. 165941 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - METUS PUBLICAE POTESTATIS - DIVERSE IPOTESI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - METUS PUBLICAE POTESTATIS - DIVERSE IPOTESI.*
Il metus publicae potestatis nel reato di concussione si atteggia in modo diverso a seconda che il soggetto passivo soggiaccia alla costrizione ovvero alla induzione per persuasione, ovvero ancora all'induzione per frode. Nel primo caso esso consiste nel timore di un danno apertamente minacciato dal pubblico ufficiale. Nel secondo si risolve nella soggezione alla posizione di preminenza del pubblico ufficiale medesimo il quale, abusando della propria qualità o funzione faccia leva su di essa per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualche cosa allo scopo di evitare un male peggiore. Nel terzo infine il metus si riduce per effetto dell'inganno al timore delle conseguenze della propria condotta non conforme alle esigenze artatamente prospettate dal pubblico ufficiale e in definitiva al modello di comportamento da lui rappresentato come opportuno. (Conf mass n 156899; (Conf mass n 140279).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)