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Sez. 1, Sentenza n. 5236 del 27/05/1994 (Rv. 486809 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione | Casa coniugale - Assegnazione al coniuge separato o divorziato - Provvedimento relativo - Opponibilità al terzo acquirente - Condizione.
Stato
decisa il 1994-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486809-01

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione

Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale al coniuge separato o divorziato può essere opposto al terzo titolare del diritto di proprietà che agisca per il rilascio dell'immobile solo nella ipotesi in cui tale titolarità sia stata acquistata successivamente alla pronuncia del detto provvedimento, mentre, qualora l'acquisto della proprietà sia anteriore, il relativo diritto non può essere pregiudicato dall'assegnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)