Sez. 1, Sentenza n. 21887 del 21/10/2011 (Rv. 619926 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE | Successione nella proprietà o nel possesso di un sito contaminato - Conseguenze - Onere reale istituito dall'art. 17 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Successione - Condizioni - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE
In materia ambientale, chi subentra nella proprietà o nel possesso di un sito contaminato (nella specie immobile sul quale era svolta attività produttiva poi risultata gravemente contaminatoria), ma non è responsabile della violazione, subentra anche negli obblighi connessi all'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ed è tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica se intende evitare le conseguenze dei vincoli previsti dal successivo comma 11, secondo cui le spese sostenute per detti interventi realizzati d'ufficio dal Comune o dalla Regione - qualora i responsabili non provvedano o non siano individuabili - sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)