Sez. 6, Sentenza n. 6605 del 11/05/2000 Ud. (dep. 02/06/2000) Rv. 217556 - 01
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Violazione delle prescrizioni dell'art. 63 cod. proc. pen. - Inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese - Sussistenza - Applicabilità della norma solo nel caso in cui al dichiarante sia stata sollevata una formale imputazione - Esclusione - Riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante - Necessità.
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI
In tema di dichiarazioni dell'imputato, l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., la cui violazione è sanzionata con l'inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni raccolte in difformità delle prescrizioni ivi contenute prescinde da una già intervenuta imputazione formale, dovendosi considerare la posizione sostanziale del soggetto al momento della dichiarazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)