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Sez. L, Sentenza n. 7600 del 23/12/1983 (Rv. 432212 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SINGOLI EPISODI DI DERMATOSI ALLERGICA - CAUSAZIONE DI UNO STATO DI INVALIDITÀ TEMPORANEA ANZICHÉ PERMANENTE PARZIALE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1983-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432212-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SINGOLI EPISODI DI DERMATOSI ALLERGICA - CAUSAZIONE DI UNO STATO DI INVALIDITÀ TEMPORANEA ANZICHÉ PERMANENTE PARZIALE - PRESUPPOSTI.*

Ai fini della tutela assicurativa contro le malattie professionali, i singoli episodi di una dermatosi allergica - ove questa non sia sfociata in una manifestazione patologica cronica e indipendente dal contatto, nel corso del lavoro, con l'agente nocivo e sensibilizzante - danno luogo, essendo suscettibili di remissione, ad Invalidità temporanea e non già ad Invalidità permanente parziale, in quanto lo stato predisponente di sensibilizzazione, che agisce come fattore concausale della ricaduta in nuove manifestazioni cutanee, non può considerarsi "malattia" secondo la definizione dell'inabilità permanente parziale offerta dal primo comma dello art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. (Conf 5174/82, mass n 423041).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)