Sez. 5, Sentenza n. 25091 del 11/05/2016 Cc. (dep. 16/06/2016) Rv. 267324 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI | Elemento oggettivo - Inizio della procedura di gara - Necessità - Omessa pubblicazione del bando - Esclusione del reato anche nella forma tentata.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI
Il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 cod. pen. - a differenza della fattispecie prevista dall'art. 353 bis cod. pen. - non è configurabile, neanche nella forma del tentativo, prima che la procedura di gara abbia avuto inizio (e cioè prima della pubblicazione del relativo bando), dovendosi ritenere carente in tale situazione il presupposto oggettivo per la realizzazione delle condotte previste dalla norma incriminatrice.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 353, Cod. Pen. art. 353 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)