Sez. 4, Sentenza n. 11237 del 24/05/1991 Ud. (dep. 11/11/1991) Rv. 188630 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Senza rinvio - Casi | Richiesta di sospensione condizionale della pena - Con specifico motivo d'appello - Esame e motivazione omessi dal giudice d'appello sul punto - Corte di Cassazione - Annullamento con rinvio della sentenza impugnata - Inapplicabilità dell'art. 620 lett. l) nuovo cod. proc. pen..
Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Senza rinvio - Casi
Nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli dal giudice di primo grado e il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza, impugnata, deve essere annullata con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione applicare l'art. 620 lett. l) nuovo cod. proc. pen. (annullamento senza rinvio), poiché la questione involge valutazioni di merito anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620 lett. L
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)