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Sez. 3, Sentenza n. 35989 del 10/01/2017 Ud. (dep. 21/07/2017) Rv. 270829 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Beneficio della sospensione condizionale della pena - Richiesta al giudice di appello - Mancata concessione ed omessa motivazione del giudice sul punto - Annullamento con rinvio della sentenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270829-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI

L'omessa pronuncia da parte della corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la corte di cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)