Sez. 5, Sentenza n. 18797 del 25/01/2018 Ud. (dep. 02/05/2018) Rv. 272857 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Richiesta di sospensione condizionale della pena in appello - Omesso esame - Annullamento senza rinvio e con rinvio - Presupposti.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice d'appello non abbia preso in considerazione la specifica richiesta dell'imputato di concessione del beneficio, la sentenza impugnata può essere annullata, sul punto, senza rinvio, in applicazione dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, soltanto qualora non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, imponendosi, diversamente, il giudizio di rinvio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)