Sez. 2, Sentenza n. 7994 del 18/07/1991 (Rv. 473215 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - In genere | Spazi di parcheggio condominiali - Vincolo pubblicistico con l'unità abitativa - Sussistenza - Entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 - Modifica del regime vincolistico - Esclusione - Vendita dell'unità abitativa con esclusione dell'area di parcheggio - Clausola relativa - Nullità - Integrazione del contratto "ope legis" con il riconoscimento di un diritto reale di uso sull'area di parcheggio - All'acquirente delle unità abitative - Necessità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - In genere
Anche a norma dell'art. 26 ultimo comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che non ha modificato il regime vincolistico imposto dall'art. 18 della legge "ponte" 26 agosto 1967 n. 765 fra unità abitativa e spazi di parcheggio condominiali, chiarendone solo l'originaria portata, deve ritenersi che i contratti di autonoma disposizione di detti parcheggi, pur ammissibili, non possono intaccare il diritto reale d'uso a favore del titolare dell'unità abitativa. È pertanto nulla e va sostituita "ope legis" la clausola contrattuale con la quale il venditore dell'immobile abbia riservato a sè la proprietà dell'area di parcheggio, salvo il diritto del venditore e correlativamente l'obbligo dell'acquirente dell'unità abitativa di integrare il prezzo convenuto per il riequilibrio del sinallagma del contratto di compravendita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 818, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)