diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10269 del 01/12/1994 (Rv. 488950 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danni alla persona derivanti dalla circolazione stradale - Liquidazione - Criterio previsto dal D.L. n. 857 del 1976 art. 4 - Applicabilità - Danneggiato percettore di reddito di lavoro - Necessità - Danneggiato privo di reddito di lavoro - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1994-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488950-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

In tema di risarcimento danni alla persona derivanti dalla circolazione stradale, il criterio di liquidazione previsto dall'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, è applicabile nei soli casi in cui il danneggiato sia percettore di reddito di lavoro, poiché l'inciso "in tutti gli altri casi", di cui al terzo comma del citato articolo, va riferito alle ipotesi in cui il reddito da lavoro non risulti in base ai criteri indicati nei due commi precedenti e non anche nelle ipotesi in cui il soggetto sia privo di un reddito.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)