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Sez. 3, Sentenza n. 6941 del 01/08/1996 (Rv. 498914 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Criterio ex art. 4 D.L. 857 del 1976 - Reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi - Ulteriore prova del reddito - Necessità - Esclusione - Dichiarazione del reddito relativo ad un solo anno - Sufficienza.
Stato
decisa il 1996-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498914-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

In tema di liquidazione del danno patrimoniale futuro derivante dalla diminuita capacità di guadagno, l'art. 4 del D.L. n. 587 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977, non richiede che il reddito desumibile dal modello 740 debba essere altrimenti avvalorato, né che, ai fini della menzionata liquidazione, sia necessaria la dichiarazione dei redditi per più di un anno, in quanto il riferimento al triennio, contenuto nel primo comma del menzionato articolo, rileva al solo fine di stabilire, nei casi di redditi annuali tra loro differenti, quello che deve costituire la base per la quantificazione del risarcimento (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva applicato il criterio legislativo del triplo della pensione sociale, benché il danneggiato avesse dimostrato, mediante la produzione della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente al sinistro, di avere percepito un reddito superiore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)