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Sez. 1, Sentenza n. 8347 del 13/11/1987 (Rv. 455917 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - CONTROVERSIE RELATIVE - LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - APPLICAZIONE ALLE CONTROVERSIE IN CORSO.*
Stato
decisa il 1987-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455917-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - CONTROVERSIE RELATIVE - LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - APPLICAZIONE ALLE CONTROVERSIE IN CORSO.*

Per il caso di attribuzione al coniuge divorziato della pensione di riversibilità che sarebbe spettata al coniuge superstite, secondo la previsione dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (nel testo fissato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436), e qualora la relativa pronuncia sia stata impugnata con ricorso per Cassazione, da parte dell'INPS, solo riguardo al riconoscimento su detta attribuzione delle variazioni future del trattamento pensionistico (cosiddetta perequazione automatica), la sopravvenienza della legge 6 marzo 1987 n. 74, di immediata applicabilità al rapporto controverso nei limiti in cui sia ancora in discussione, rende incontestabile il riconoscimento delle indicate variazioni, indipendentemente da ogni indagine sulla legittimità di esso alla stregua della previgente normativa, dato che l'art. 13 della citata legge del 1987, nel prevedere il "diritto" dell'ex-coniuge alla "pensione di riversibilità", include necessariamente ogni successivo adeguamento dell'ammontare della pensione medesima.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)