Sez. 1, Sentenza n. 2003 del 12/03/1990 (Rv. 465840 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'EX CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'EX CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
L'art. 9 quarto comma della legge primo dicembre 1970 n. 898, nel testo fissato dalla legge primo agosto 1978 n. 436, ai sensi del quale, ove l'obbligato alla somministrazione dell'assegno di divorzio muoia lasciando un coniuge superstite, una quota della pensione a questi "spettante" può essere attribuita all'ex coniuge divorziato, va inteso riferito alla pensione astrattamente spettante a detto coniuge superstite, non a quella di fatto goduta, con la conseguente computabilità di quelle componenti del trattamento pensionistico di riversibilità, come l'indennità integrativa speciale, che siano in via di principio dovute al medesimo coniuge superstite, pure se in concreto non erogate (per godimento di altra pensione che già comprenda tale indennità o per opzione di analoga indennità più favorevole). Detto principio, quando il decesso si sia verificato prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina sullo scioglimento del matrimonio di cui alla legge 6 marzo 1987 n. 74, non resta escluso dalla sopravvenienza di questa legge, ancorché il relativo procedimento sia pendente, tenendo conto che le innovazioni introdotte in materia dall'art. 13, nel senso che l'ex coniuge divorziato concorre con il coniuge superstite a titolo di partecipazione ad una quota del suo diritto, commisurato alla stregua della sua concreta posizione soggettiva, non operano quale mera modifica degli effetti discendenti dal fatto costitutivo del diritto accordato dalla previgente norma, ma radicalmente mutano la fattispecie costitutiva del diritto stesso, e, quindi, in difetto di espressa previsione (non evincibile dalle regole transitorie di cui all'art. 23, che attengono esclusivamente alla disciplina processuale), non possono trovare applicazione retroattiva, nemmeno sotto il limitato profilo di una modificazione del "quantum" del trattamento pensionistico a partire dalla data della loro entrata in vigore. (contra 146/88, mass n 456775; (contra 8347/87, mass n 455917; (contra 8094/87, mass n 455753).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)