Sez. 1, Sentenza n. 6268 del 22/06/1990 (Rv. 467896 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - ART. 23 N. 3 LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - APPLICABILITÀ IN GIUDIZI IN CORSO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - ART. 23 N. 3 LEGGE 6 MARZO 1987 N. 74 - APPLICABILITÀ IN GIUDIZI IN CORSO.*
In tema di attribuzione della pensione al coniuge divorziato, l'art. 13 n. 3 della legge 6 marzo 1987 n. 74, il quale modificando l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come a sua volta sostituito dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436, riconosce al coniuge divorziato del pensionato che sia passato a nuove nozze, ove sussista un coniuge superstite, il diritto, subordinato alla titolarità dell'assegno di divorzio, ad una quota della pensione direttamente rapportata dalla durata del vincolo coniugale, ha carattere innovativo ed è immediatamente applicabile, quale ius superveniens, ai giudizi in corso, ove non vi sia un giudicato che lo precluda. (Conf 305/90, mass n 464887; (Conf 146/88, mass n 456775; (Conf 8347/87, mass n 455917; (Conf 8094/87, mass n 455753).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)