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Sez. 4, Sentenza n. 6521 del 04/12/2002 Cc. (dep. 11/02/2003) Rv. 223653 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Risarcimento del danno - Transazione prodotta in giudizio - Potere del giudice di valutare se l'interesse ad agire della parte civile sia venuto meno - Insussistenza - Obbligo di liquidazione delle spese - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223653-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

In sede di applicazione pena su richiesta delle parti il giudice, mentre ha l'obbligo di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, previa verifica generica delle condizioni di legittimazione della costituzione e di ammissibilità della domanda, non può compiere alcuna valutazione sull'atto di transazione prodotto in giudizio, né al fine di verificare se esso sia stato esaustivo delle obbligazioni nascenti in capo all'imputato, né al fine di verificare il venir meno dell'interesse ad agire della persona offesa, poiché la transazione sul danno non preclude il diritto a far valere eventuali danni emersi successivamente alla sottoscrizione della transazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 com. 2 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 32, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)