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Sez. L, Sentenza n. 3 del 07/01/1988 (Rv. 456669 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - CITAZIONE DEI TESTIMONI - ONERE DELLA RELATIVA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE - SPETTANZA ALL'UFFICIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - DISCIPLINA EX ART. 250 COD. PROC. CIV. - OPERATIVITÀ - DECADENZA DALLA PROVA EX ART. 104 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456669-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - CITAZIONE DEI TESTIMONI - ONERE DELLA RELATIVA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE - SPETTANZA ALL'UFFICIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - DISCIPLINA EX ART. 250 COD. PROC. CIV. - OPERATIVITÀ - DECADENZA DALLA PROVA EX ART. 104 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Nel rito del lavoro la disposizione dell'art. 420, ultimo comma, cod. proc. civ. (secondo cui a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio) si riferisce soltanto alle notificazioni e comunicazioni necessarie per l'instaurazione del contraddittorio nelle ipotesi contemplate dall'ottavo e nono comma dello stesso articolo relativamente alla chiamata in causa del terzo e non è quindi applicabile alla citazione dei testimoni, la quale è invece disciplinata dalla regola generale dell'art. 250 cod. proc. civ., secondo cui l'intimazione a comparire è rivolta ai testimoni dall'ufficiale giudiziario su richiesta della parte interessata, con la conseguenza che, in caso di ingiustificata inerzia della parte stessa ad intimare i testi ammessi, si determina la decadenza dalla prova ex art. 104 cod. proc. civ.. (V 7338/86, mass n 449394; (V 2586/83, mass n 427452).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 250, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)